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Banca d’Italia pubblica comunicazione su DLT e cripto-attività


La Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette distributed ledger technologies, DLT) nella finanza e cripto-attività. Il documento è volto a richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sulle opportunità sia sui rischi connessi con l'uso di tali tecnologie e con l'operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio.

Come indicato nel documento pubblicato da Banca d’Italia la "comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività" intende conseguire due obiettivi:

In primo luogo, richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, tanto sulle opportunità quanto sui rischi connessi con l’uso di tali tecnologie nella finanza e con le attività e i servizi relativi alle cripto-attività (emissione, custodia, scambio, prestiti, servizi di pagamento,).

In secondo luogo, evidenziare alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte dei predetti soggetti, di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l’impiego delle tecnologie decentralizzate e/o con l’operatività in cripto-attività.

In sintesi in  relazione alle suddette attività Banca d’Italia richiama l’attenzione degli intermediari, sulla base delle regole e delle buone prassi già oggi applicabili, sull’importanza di assicurare:

- il coinvolgimento tempestivo degli organi di governo aziendale e delle funzioni di controllo di secondo e di terzo livello, sin dalla fase iniziale di studio delle iniziative;
- adeguati flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno in merito al livello e all’andamento della loro esposizione, diretta o indiretta, a tutte le tipologie di rischio collegate;
- all’operatività nel settore delle cripto-attività, agli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica, alla tipologia di operazioni e servizi prestati e ai rispettivi rischi;
- che gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno siano in possesso di idonee competenze per comprendere appieno opportunità e rischi che caratterizzano l’operatività in cripto-attività e l’utilizzo di tecnologie decentralizzate, in rapporto al contesto competitivo e al modello di business dell’intermediario, alla sua strategia e al complessivo profilo di rischio;
- che gli assetti organizzativi siano, tempo per tempo, coerenti ed adeguati alle iniziative intraprese, per assicurare l’efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte.

Inoltre nella comunicazione si evidenzia agli intermediari, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle cripto-attività, del tipo di operatività e delle tecnologie decentralizzate, l’esigenza di garantire:

- l’adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire/ distribuire prodotti o servizi in cripto-attività, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali previsioni normative applicabili, valutando l’introduzione di limiti operativi quali-quantitativi, anche rapportati alla situazione reddituale e patrimoniale del cliente;
- la correttezza del rapporto con la clientela, con particolare riferimento ai servizi e alle attività menzionate al punto precedente, sia attraverso un’adeguata informativa sui rischi e sulle caratteristiche connesse con l’operatività in cripto-attività, anche ad opera di terze parti, sia mediante un rafforzamento delle procedure per la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami;
- l’adozione di tutti i presidi necessari al contenimento dei rischi operativi – con particolare attenzione al rischio informatico – e la tutela della cybersecurity; in questo contesto è necessario che gli intermediari identifichino e gestiscano opportunamente i rischi connessi al funzionamento di infrastrutture tecnologiche attualmente non regolate né sorvegliate;
- la mitigazione anche delle nuove dimensioni che potrebbero assumere i rischi finanziari collegati alla prestazione di servizi in cripto-attività o all’emissione delle stesse, entro i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Si richiama l’attenzione degli intermediari sul fatto che l’operatività connessa con le cripto-attività deve essere attentamente presidiata in una prospettiva di sana e prudente gestione. In assenza di un pieno presidio dei rischi suindicati, è necessario che le banche e gli intermediari finanziari si astengano dallo svolgimento di questa tipologia di attività ovvero la dismettano.

Con specifico riguardo all’operatività in cripto-attività e all’uso nella finanza di tecnologie decentralizzate, in relazione anche al presidio del rischio sistemico e del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, Banca d‘Italia invita gli operatori e i fornitori tecnologici, a seconda dei casi, a tenere conto che:

- è essenziale che la gestione della tecnologia si fondi il più possibile su una governance chiara e definita nonché su requisiti di gestione dei diversi rischi (ad esempio operativi, cyber, riguardanti la protezione delle informazioni e dei dati);
- i fornitori di servizi tecnologici, ove chiaramente individuabili, possono rientrare nell’ambito delle norme di vigilanza in qualità di outsourcee degli intermediari vigilati e/o essere sottoposti a controlli di sorveglianza in virtù dell’applicazione, a certe condizioni, dei principi di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.
- le infrastrutture che abilitano alla funzione di trasferimento delle cripto-attività, con particolare riguardo a quelle ancorate a un’unica valuta fiat e che costituiscono una componente delle piattaforme di trading su cui le stesse vengono scambiate, dovrebbero conformarsi ai principi di sorveglianza applicabili alle infrastrutture finanziarie;
- le cripto-attività con funzione di pagamento e le funzionalità che ne supportano l’offerta e l’utilizzo (es. i wallets) dovrebbero conformarsi ai principi di sorveglianza su strumenti, schemi, arrangements, con particolare riferimento a quelli in materia di solidità della base legale, governance, nonché rischio di credito e di liquidità.

Con specifico riferimento alla tutela della clientela che intende acquistare o negoziare cripto-attività, la Banca d’Italia torna a richiamare l’attenzione sui contenuti delle avvertenze da essa pubblicate (anche congiuntamente con la Consob) a partire dal 2015, dei comunicati adottati dalle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA), in linea con gli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB, FATF). In particolare, le predette Autorità, facendo seguito ad analoghe iniziative intraprese in passato, hanno da ultimo ribadito che le cripto-attività sono strumenti altamente rischiosi e speculativi e non sono adatte per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o scambio.

La Banca d’Italia invita comunque gli intermediari vigilati e gli altri operatori a curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l’informativa da rendere alla clientela che intenda acquistare e detenere cripto-attività utilizzando eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi; ciò al fine di facilitare la massima consapevolezza in ordine ai rilevanti rischi sopra richiamati, nonché allo scopo di mitigare i gravi rischi legali e reputazionali che siffatte attività possono generare.

La Banca d’Italia – in raccordo con la BCE e con le altre autorità di controllo nazionali – continuerà a monitorare l’andamento del mercato delle cripto-attività e l’evoluzione dell’uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza al fine di valutarne i rischi e gli impatti sulla stabilità finanziaria, sugli intermediari bancari e finanziari, sul corretto funzionamento del sistema di pagamenti e sulla tutela della clientela.

L’Istituto continuerà a collaborare nelle varie sedi internazionali (FSB, CPMI e BCBS) ed europee per definire standard di elevata qualità e a rafforzare il dialogo con gli operatori di mercato con l’obiettivo di:

i) favorire lo sviluppo di modelli operativi solidi e sostenibili, anche con riferimento all’“impatto ambientale”; ii) garantire un adeguato livello di interoperabilità (e “standard di colloquio”) tra diverse soluzioni tecnologiche a supporto della finanza decentralizzata e dell’operatività in cripto-attività; iii) assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare di quella AML; iv) favorire la parità competitiva con le altre giurisdizioni alla luce dello sviluppo tecnologico.

La Banca d’Italia potrà inoltre promuovere e offrire supporto a iniziative volte a definire standard e buone prassi. L’Istituto è aperto al dialogo con i vari stakeholders, anche attraverso i facilitatori di innovazione che esso gestisce.

Nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti, la Banca d’Italia, anche in stretto raccordo con la Banca Centrale Europea e con le altre autorità di controllo, monitorerà in ogni caso la funzionalità degli assetti di governo e controllo e l’efficacia degli eventuali limiti e presidi operativi interni, anche antiriciclaggio, introdotti dagli intermediari.

A completamento dell’iter di definizione del richiamato quadro normativo europeo in materia di cripto-attività l’Istituto, d’intesa con le altre autorità competenti, potrà intervenire con indicazioni aventi anche natura prescrittiva per contribuire a garantire uno sviluppo dei servizi basati su tecnologie decentralizzate sicuro, efficiente, inclusivo, sostenibile.

La redazione di FinancialInnovation.it